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giovedì, ottobre 16, 2003

PDCI: Sen. Luigi Marino sul maxi decreto in discussione al Senato 

DICHIARAZIONE DEL SEN. LUIGI MARINO (Pdci) SUL CONDONO EDILIZIO PREVISTO DAL "MAXI DECRETO" IN DISCUSSIONE AL SENATO.

L'articolo 32 del decreto 269 del 30 settembre 2003, a nostro giudizio rappresenta un vero e proprio atto predatorio del territorio. Con questo articolo si tende a sanare situazioni di abuso edilizio che riteniamo eticamente insanabili. Il comma 14 prevede addirittura la possibilità di sanatoria per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato (anche se il tutto subordinato al rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente ed alla disponibilità da parte dello Stato, per il tramite dell'Agenzia del demanio, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area) appartenenti sia al patrimonio dello Stato. Se solo si pensa alle nostre coste, immediatamente si può dedurre in nome e per conto di chi è stato pensato questo condono edilizio. Noi Comunisti Italiani abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 32, ma consci del fatto che i rapporti di forza, sia al Senato che alla Camera, non ci permetteranno di vincere questa battaglia, abbiamo ritenuto che almeno questa norma potesse essere migliorata. A differenza del precedente condono, introdotto con la Finanziaria 1995 (legge 724 del 23 dicembre 1994), in questo non sono previste riduzioni dell'oblazione per casi particolari quali abusi per migliorare gli ambienti della prima casa o determinati da situazioni di estremo disagio abitativo. Il che significa che l'oblazione prevista sarà la medesima sia per i cittadini che hanno costruito abusivamente una stanza in più magari perché la famiglia si è ingrandita, sia per coloro che hanno abusivamente costruito ville al mare. Insomma un condono che non fa distinzione tra ricchi e poveri. Anzi: un condono che rappresenta un regalo ai ricchi. Abbiamo così stilato un emendamento al comma 39 dell'articolo 32 che, sopprimendo la parola "non" dal comma ed aggiungendo una modifica alla legge 724/94, trasformerebbe il comma nel seguente: << 39. Ai fini della determinazione dell'oblazione ("non") si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Al comma 15 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, le parole "per l'anno 1993" sono sostituite con le parole "per l'anno 2002" >>. Chiediamo a tutte le forze politiche, anche alle singole coscienze della maggioranza, di sostenere questo emendamento affinché questo condono, per quanto aberrante, sia almeno equo. Roma, 16 ottobre 2003

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