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martedì, marzo 16, 2004

SU SEGNALAZIONE DELL'ADUC LA CONSOB VIETA UN'ATTIVITA' ILLEGALE DI OFFERTA DI SOLLECITAZIONE AL PUBBLICO RISPARMIO 


Firenze, 16 marzo 2004. Lo scorso 23 settembre 2003 avevamo segnalato alla Consob l'attivita' della APM-Investment Group ltd, che decantava rendimenti azionari storici superiori al 50 e al 100%.

Giuseppe D'Orta, consulente Aduc per la tutela del risparmio, nel redigere la segnalazione alla Consob, aveva cosi' commentato: In linea generale e' importante comprendere che chiunque prometta rendimenti fuori mercato realizzati grazie a presunte abilita' di gestione e tecniche di ingegneria finanziaria sta, consapevolmente o inconsapevolmente, mentendo.

E' importante stare alla larga da tutti i presunti "investimenti" che promettono rendimenti strabilianti. In questo modo, ci si evitano scottature pesanti.

Ed ora la Consob, con le delibere nn. 14463 e 14464 del 9 marzo 2004, ha vietato, ai sensi degli artt. 54 e 101, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998, la prosecuzione dell'attività di offerta e dell'attività pubblicitaria delle azioni dell'oicr di diritto del Belize "Professional Portfolio Management", gestito dalla APM-Investment Group ltd, con sede nel Belize, per il tramite di alcuni siti internet.

In particolare, da accertamenti svolti, risulta che attraverso i siti internet www.apm-partner.com (www.apm-investment.com), www.3esse.biz, www.downline.it e http://members.xoom.virgilio.it/_XOOM/marcelloapm/index.htm sono offerte in Italia le azioni dell'oicr.

Quest'ultimo, qualificabile come oicr estero non armonizzato ai sensi della direttiva n. 85/611/CE, non risulta autorizzato all'offerta in Italia mediante sollecitazione al pubblico risparmio ne' risulta essere mai stato pubblicato il relativo prospetto informativo.

Pertanto, la Consob ha ritenuto che tale attività e' stata posta in essere in violazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 58/1998 che subordina la commercializzazione in Italia di quote di un oicr non armonizzato al preventivo rilascio di un apposito provvedimento autorizzatorio da parte della Banca d'Italia, sentita la Consob.

E' inoltre emerso che attraverso i siti www.apm-partner.com (www.apm-investment.com), www.3esse.biz e www.downline.it e' reclamizzato in Italia l'investimento in azioni dell'oicr, in violazione dell'art. 101, comma 1 del d.lgs. n. 58/1998 che subordina la diffusione degli annunci pubblicitari concernenti sollecitazioni all'investimento di oicr alla
preventiva pubblicazione del relativo prospetto informativo e alla trasmissione degli annunci stessi alla Consob.

Le due delibere:

14463 - 14464

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