venerdì, marzo 05, 2004
SOLLECITAZIONE ILLEGALE AL RISPARMIO. LA CONSOB DA' RAGIONE TOTALE E FINALE ALL'ADUC
Firenze 5 marzo 2004. Il 7 Novembre 2003 l'Aduc aveva inviato alla Consob la segnalazione di una pubblicita' di un "contratto di affidamento diamanti" effettuato dalla Diamond-spa che ci pareva essere una sollecitazione al risparmio non autorizzata.
L'operazione, che ci sembrava dare adito a possibili "brutte sorprese" per gli icauti "investitori" era descritta nella pubblicita' in questo modo: "desidera bloccare una parte dei suoi risparmi per un tempo limitato (1 anno) e guadagnare? Prenda un diamante in affidamento.
Come? Ipotizziamo che lei desideri destinare 1000 euro a questa operazione. Diamond Fin le consegnera' in cambio un diamante (certificato, presentato in tessera sigillata e valutato al listino Rapaport) del valore di 1000 euro e si impegnera', al trascorrere di 12 mesi a riprendersi il diamante, restituirle i 1000 euro e corrisponderle 80,00 euro per la "custodia" da lei effettuata.
Lei dovra' esclusivamente impegnarsi a custodire il diamante come le e' stato affidato, cioe' sigillato"; La Consob il 10 dicembre del 2003, con la delibera n.14347, ci aveva dato ragione, e aveva sospeso la diffusione di questa sollecitazione per 90 giorni.
Oggi la Consob ha definitivamente vietato, con delibera n.14454 del 2 marzo 2004, l'attivita' di sollecitazione all'investimento posta in essere dalla Diamond spa avente ad oggetto l'offerta di "contratti di affidamento diamanti".
Ecco uno stralcio del provvedimento:
PREMESSO che, come rappresentato in una segnalazione trasmessa alla Consob da parte dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori ("ADUC"), con sede a Firenze, la societa' Diamond s.p.a., ha posto in essere, per il tramite del proprio sito Internet www.diamfin.it, alla pagina http://www.diamfin.it//affidamento.html, una iniziativa denominata "Diamond Fin", consistente in un "investimento, denominato "Contratto di affidamento diamanti", tramite il quale viene offerta la possibilita' di ricevere in affidamento un diamante e, alla scadenza, ottenere l'importo investito maggiorato di una somma, riconosciuta a titolo di compenso per la custodia".
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RITENUTO che le caratteristiche peculiari dell'operazione ne evidenziano una connotazione prettamente finanziaria;
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RITENUTO pertanto, attesa la loro natura finanziaria, che i sopra descritti "contratti di affidamento diamanti" sono qualificabili come prodotti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ricorrendo in essi tutte le caratteristiche di un prodotto finanziario, quali l'impiego di capitali, l'aspettativa di rendimento, il rischio direttamente connesso e correlato all'impiego;
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RILEVATO che, in relazione all'attivita' posta in essere dalla Diamond s.p.a., non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, ne' risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
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CONSTATATA la violazione della disposizione di cui all'art. 94, comma 1, del Decreto medesimo;
D E L I B E R A:
E' vietata l'attivita' di sollecitazione all'investimento avente ad oggetto i "contratti di affidamento diamanti" posta in essere dalla Diamond S.p.a..