martedì, marzo 02, 2004
RECUPERARE I SOLDI BRUCIATI IN BANCA? IN 1 CASO SU 6 E' PIU' FACILE DI QUANTO SI CREDA
Firenze 2 marzo 2004. Sono centinaia ogni giorno le richieste di assistenza e informazioni che ci vengono poste per verificare come e se adire le vie legali nei confronti della banca per vari casi come MyWay, 4You, BTP Tel, Cirio, Argentina, Parmalat, ecc. ecc. ecc.
A prescindere dagli specifici investimenti, abbiamo verificato che circa 1 contratto d'investimento su 6 ha dei vizi formali che lo rendono nullo e/o annullabile.
I tre casi piu' frequenti che rendono nulli e/o annullabili circa il 15% di questi contratti d'investimento sono:
1) Mancata indicazione di alcuni elementi fondamentali come ad esempio il prezzo di acquisto nella negoziazione in conto proprio da parte della banca (art. 32 del Regolamento Consob 11522).
2) Offerta fuori sede non autorizzata. C'e' un vizietto dei vari funzionari di banca, non promotori finanziari, molto diffuso e illegittimo: quello di andare presso gli uffici dei clienti a far firmare contratti d'investimento personali. Questo comporta un reato penale (art. 166 del Testo Unico della Finanza, abusivismo) e determina, ovviamente, la nullita' dei contratti.
3) Firma di contratti retrodatati. E' prassi concludere contratti telefonicamente (senza l'apposita apparecchiatura per registrare le telefonate) e far passare in banca qualche giorno dopo a firmare. Anche questa operazione e' illegittima e quando si puo' dimostrare (magari perche' l'investitore si trovava lontano dalla sede della banca) i relativi contratti sono annullabili.
Quando sussiste uno di questi vizi, nel giro di poche settimane la banca e' costretta restituire i soldi a meno che non desideri affrontare un processo civile perso in partenza: nella nostra esperienza ha sempre pagato prima.
Alessandro Pedone, consulente Aduc per la tutela del risparmio