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mercoledì, febbraio 04, 2004

IL DDL SUL RISPARMIO E’ INSODDISFACENTE: L’ART. 42 RISCHIA DI BLOCCARE LE CAUSE IN CORSO 


INTESACONSUMATORI CRITICA IL DDL APPROVATO IERI: RESPINTE LE RICHIESTE DELLE 4 ASSOCIAZIONI

Intesaconsumatori, dopo aver preso visione del testo del ddl di riforma del risparmio approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, critica pesantemente il disegno di legge. Più di un punto non convince l’Intesa: a cominciare dall’art. 42, che prevede indennizzi solo in caso di violazione ripetuta e sanzionata.

Si tratta di una disposizione pericolosa perché potrebbe bloccare sia le cause in corso, che quelle future, condizionandole all’avvenuta sanzione da parte dell’Autorità, allungando enormemente i tempi a discapito dei risparmiatori.

Nell’art. 43, prosegue l’Intesa, manca invece un sistema di pubblicità e di informazione seppur minima delle società contro le quali sono stati adottati provvedimenti. Sarebbe stato giusto, invece, assicurare trasparenza ai risparmiatori, in modo da permettere loro di distinguere le società affidabili da quelle meno sicure.

Ma l’Intesa esprime forte insoddisfazione anche per il fatto che nessuna delle proposte presentate pochi giorni fa al Ministro da Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori è stata accolta.

Nello specifico le 4 associazioni chiedevano:

1) che le associazioni rappresentative degli interessi dei risparmiatori, inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281, siano legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi nonché di quelli dei singoli risparmiatori attori o intervenienti nel giudizio, richiedendo al giudice competente – utilizzando la procedura prevista dal d.lgs. n.5/2003 nei casi di cui all’art. 1, comma 1, lett. e) - di accertare e dichiarare se sussistano violazioni di previsioni legislative e/o sussistano delle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali delle banche e/o delle società che abbiano promosso e/o sollecitato i risparmiatori ad aderire alle offerte in questione e, in caso di accertamento di tali violazioni, condannare i soggetti convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali accertati.

2) che i risparmiatori possano agire singolarmente presso le competenti sedi giudiziarie per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti, non appena riconosciute con sentenza passata in giudicato tra le associazioni rappresentative dei loro interessi e le parti convenute, le violazioni e le responsabilità ;

3) che sia prevista obbligatoriamente l’attivazione di apposite commissioni di conciliazioni tra le associazioni rappresentative dei risparmiatori e le banche e/o le società di intermediazione finanziaria in seguito alla dichiarazione dello“stato di dissesto economico-finanziario”per la verifica dell’eventuale diritto al risarcimento dei singoli risparmiatori;

4) introdurre, oltre quanto già espressamente previsto dall’ Art. 163 (Provvedimenti della Consob) del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", il potere di immediata sospensione cautelare dallo svolgimento di qualsiasi attività per le società di revisione che abbiano svolto il loro operato con le società che siano destinatarie della dichiarazione di cui al punto d. dell’articolo precedente, richiamandosi espressamente al procedimento disciplinato dell’art.195 del d.lgs. 58/1998 (Procedura Sanzionatoria) per l’irrogazione della sanzione cautelare prevista;

5) introdurre forme di pubblicità circa l’adozione dei provvedimenti cautelari adottati, volti ad assicurare la massima trasparenza e la circolazione delle informazioni presso i risparmiatori. Tali informazioni al pubblico, comunque, saranno improntate al rispetto del principio del garantismo nei confronti delle società di revisione cautelativamente sospese.

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