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lunedì, gennaio 19, 2004

RISARCIMENTI RISPARMIO TRADITO 


RICHIESTA ADUC ALLA CONSOB SULLA NULLITA' DEI CONTRATTI. CI SONO GLI STRUMENTI PER AGIRE SUBITO, SENZA NECESSARIAMENTE ATTENDERE LE NUOVE AUTORITA' DI CONTROLLO


Firenze, 19 Gennaio 2004. C'e' giustamente un gran parlare di riforma delle Autorita' di controllo del risparmio, visti gli scarsi risultati che in alcuni ambiti sono stati raggiunti fino ad oggi. Ma questo non vuol dire che, stante le attuali funzioni e giurisdizioni, non ci siano strumenti sufficienti per agire anche oggi e impedire che i risparmiatori traditi siano obbligati a continuare a pagare per strumenti finanziari venduti in modo improrio/illegale o concepiti per far solo guadagnare le banche (come nel caso del "MyWay-4You" del Mps).

Per queste ragioni e' stata inviata alla Consob questa richiesta di chiarimenti in materia di nullità dei contratti:
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1. Posto che l'art.26 comma 1 punto f) del Regolamento CONSOB 11522/98 impone agli intermediari finanziari di operare "al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore". Un contratto pubblicizzato come un prodotto previdenziale che preveda un finanziamento (della durata variabile da 15 a 30 anni) finalizzato all'acquisto per circa il 60% di un'obbligazione con un rendimento inferiore al tasso di finanziamento del 2% e per la restante parte di un fondo comune d'investimento, sempre in conflitto d'interessi, viola o meno la suddetta norma? Inoltre, la suddetta disposizione puo' ritenersi una "norma imperativa" tale che dalla sua violazione ne discenda la nullita' del contratto stesso ai sensi ai sensi e per gli effetti dell'art.1418, comma 1 c.c.?

2. Posto che l'art.32 comma 3 del Regolamento CONSOB 11522/98 impone agli intermediari finanziari di effettuare "le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse" e specifica che "nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dall'investitore". Deve ritenersi nullo, ai sensi e per gli effetti dell'art.1418, comma 1 c.c, un contratto che comporti la vendita da parte dell'intermediario finanziario di una propria obbligazione, in contropartita diretta, con un sovrapprezzo oscillante fra il 10 ed il 30% rispetto al prezzo di emissione a distanza di pochi giorni o settimane dall'emissione stessa?.

3. L'omessa indicazione della facolta' di cui all'art.30 comma 6 del d.lgs 58/98 nel corpo di un contratto che preveda la concessione di un finanziamento finalizzato all'acquisto di obbligazioni e fondi comuni comporta "la nullita' dei relativi contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente" ai sensi del comma successivo qualora tale indicazione fosse contenuta nel retro del modulo allegato al prospetto informativo dei fondi comuni d'investimento a sua volta allegato al contratto stresso?

Vincenzo Donvito, presidente Aduc
Alessandro Pedone, responsabile Aduc per la Tutela del Risparmio

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