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venerdì, gennaio 16, 2004

EURO: LA VENDETTA DEL CAPPUCCINO! 


MIGLIAIA DI CITTADINI VOGLIONO GIA' FARE CAUSA PER L'ARROTONDAMENTO DEI PREZZI


ECCO TUTTI COLORO CHE POSSONO CHIEDERE IL RISARCIMENTO DA ARROTONDAMENTO. SUL SITO DEL CODACONS LA GUIDA PRATICA PER FAR CAUSA

DOMANI IL PRESIDENTE DEL CODACONS SI RECHERA' CON I CARABINIERI AL BAR DI LADISPOLI PUNITO DAL GIUDICE E PRETENDERA’ CHE I CAPPUCCINI VENGANO VENDUTI A 0,77 CENTESIMI

Da questa mattina il Codacons è subissato dalle richieste dei cittadini che, avendo appreso la notizia della prima causa vinta per arrotondamento dei prezzi al rialzo nella conversione lira/euro – causa intentata dal Codacons contro un bar di Ladispoli (Rm) che l’1.1.2002 ha portato il prezzo del cappuccino da 1.500 lire a 1 euro – intendono avviare la stessa causa.

Ecco perché il CODACONS ha inserito sul proprio sito internet www.codacons.it una guida pratica attraverso la quale i consumatori possono ottenere info utili sulla questione e far valere le proprie ragioni. Ma chi può intentare una causa contro l’arrotondamento per eccesso dei prezzi? In sostanza tutti i consumatori il cui negoziante non abbia rispettato i principi fissati dalle legge (elencati in coda al presente comunicato) nella conversione dei prezzi dalla lira all’euro.

Facciamo alcuni esempi di categorie di soggetti che possono avviare tale causa:

- ad esempio chi aveva un abbonamento nel settore dei trasporti (pullman, bus, treni, ecc.) il cui prezzo a partire dall’1.1.2002 sia stato arrotondato per eccesso, e conserva ancora entrambi gli abbonamenti;
- chi abbia biglietti di cinema che dimostrino la differenza di prezzo tra il 2001 e il 2002;
- abbonamenti a teatri che abbiano arrotondato per eccesso;
- chi ha subito arrotondamenti al rialzo sulle tratte autostradali (dimostrabili attraverso ricevute, telepass, ecc.);
- chi ha subito arrotondamenti al rialzo delle commissioni bancarie dimostrabili dagli estratti conti;
- buoni pasto e ticket restaurant il cui prezzo sia variato nella fase di cambio della moneta;
- chi possa dimostrare gli aumenti dei prezzi delle macchinette automatiche distributrici di bevande;
- chi conserva biglietti di ingresso delle discoteche o musei che attestano gli arrotondamenti;
- chi conserva ricevute dei pagamenti per i parcheggi auto arrotondati;
- tessere di abbonamento varie arrotondate (videoteche, centri estetici, ecc.);
- ricevute fiscali di liberi professionisti che hanno arrotondato le tariffe nella conversione

Molto più in generale, fa sapere il Codacons, chiunque conservi scontrini o documenti o anche semplici testimonianze degli avvenuti arrotondamenti per eccesso può intentare causa dinanzi ai giudici di pace.

Intanto domani una delegazione Codacons, guidata dal Presidente avv. Carlo Rienzi, ha dato appuntamento ai giornalisti alle ore 16 davanti al Bar di Ladispoli protagonista della vicenda, per pretendere che il cappuccino venga venduto a 0,77 euro come stabilito dal Giudice di Civitavecchia Ferdinando Bugliari. Si prevede anche l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arrotondamento dei prezzi al rialzo nella conversione da lire a euro, avvenuto il 1.1.2002, viola una serie di leggi e regolamenti, e quindi deve essere vietato e sanzionato. A stabilirlo il Giudice di pace di Civitavecchia, Ferdinando Bugliari. Il Giudice ha stabilito che nella conversione da lire a euro sono vincolanti:

1) il D. lgs. 213/98, che recepisce e fa proprie le seguenti direttive e prescrizioni:
- il Protocollo di intesa 7/12/01 stipulato tra consumatori, commercianti e Ministero delle attività produttive per combattere fenomeni di “arrotondamento dei prezzi e di scarsa trasparenza in sede di conversione dei prezzi al consumo”;
- la delibera 15/11/01 n.90 del CIPE secondo cui la “ridenominazione in euro degli importi monetari che esprimono i corrispettivi unitari relativi a tariffe e prezzi regolamentati nei settori di pubblica utilità deve avvenire nel rispetto delle regole comunitarie di conversione e arrotondamento di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento CE n. 1103/1997, come recepito dall’art. 2 della delega 433/97 e dagli artt. 3 e 4 del D. Lgs 213/98 (legge delegata)”;
- la normativa sul commercio, costituita dalla legge/delega 59/97 (art.4, quarto comma) e dalla legge/delegata D. Lgs. 114/98 /artt.1,2,14 e 22), secondo cui deve perseguirsi “la trasparenza del mercato, la concorrenza, la pubblicità dei prezzi e soprattutto la tutela del consumatore”.

2) la legge 281/98, la quale riconosce in favore dei consumatori, tra l’altro, il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi e il diritto a una adeguata informazione art. 1 lett. c) ed e). 16/01/2004

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