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sabato, novembre 22, 2003

SME: IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA 


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


"In nome del popolo italiano il Tribunale di Milano, prima sezione penale, all'udienza del 22 novembre 2003 ha pronunciato la seguente sentenza: visti gli articoli 533, 535 del codice di procedura penale dichiara Pacifico Attilio, Previti Cesare e Squillante Renato, responsabili del reato loro ascritto al capo A ed esclusa la continuazione interna e qualificato il fatto nei confronti di Pacifico e Previti come violazione degli articoli 319 e 321 del codice penale condanna Pacifico Attilio alla pena di 4 anni di reclusione, di Previti Cesare alla pena di anni 5 di reclusione, Squillante Renato alla pena di anni 8 di reclusione e tutti i suddetti in solido al pagamento delle spese processuali".

"Si dichiara Pacifico Attilio interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5, Previti Cesare e Squillante Renato interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Dichiara Pacifico Attilio e Cesare Previti interdetti dall'esercizio della professione di avvocato per la durata di anni 5".

"Condanna i suddetti imputati in via tra loro solidale al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali causati alla parte civile Presidenza del Consiglio, che si liquidano nella misura di euro 1 milione, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, che si determina nella misura di euro 300 mila ed altresì li condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa che si liquidano in favore della predetta parte civile nella misura di euro 130 mila".

"Il Tribunale assolve Pacifico Attilio, Previti Cesare e Verde Filippo dalla imputazione loro ascritta al capo B perchè il fatto non sussiste. Assolve Misiani Francesco dalle imputazioni a lui ascritte, perchè il fatto non sussiste. Assolve Savtchenko Olga dalla imputazione a lei ascritta perchè il fatto non costituisce reato".

"Dichiara di non doversi procedere nei confronti di Squillante Fabio e Squillante Mariano in ordine alle imputazioni loro ascritte, perchè, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Viene poi fissato in 90 giorni -conclude il testo- il deposito delle motivazioni della presente sentenza. Milano, 22 novembre 2003.

Il presidente
D.ssa Luisa Ponti,
I giudici
Dott. Guido Brambilla
D.ssa Carmen d'Elia


Fonte Repubblica

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